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Ordinanza — n. 3593/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding witness testimony reliability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability based on a witness's testimony, arguing the initial hesitancy undermined its credibility. The court rejected this, noting the witness ultimately confirmed their statement precisely after contestation and that the logical context supported its veracity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly weighed witness statements that, despite initial hesitation, were confirmed with precision and supported by logical consistency.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal witness testimony reliability inadmissible cassation procedural costs award lower court reasoning censura dell'apprezzamento delle prove deposizioni attendibili accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBERNINI PAOLO nato a ANCONA il 26/06/1967 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha debitamente motivato sulla responsabilità del ricorrente, attribuendo correttamente rilievo alle dichiarazioni di un teste, che, dopo iniziali titubanze, aveva, anche a seguito di contestazione, mostrato di voler confermare con precisione quanto in precedenza dichiarato, cercando di giustificare le iniziali imprecisioni, fermo restando che la Corte ha anche segnalato come sul piano logico la vicenda implicasse che il racconto del teste fosse veritiero;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente