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Ordinanza — n. 3591/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to client's waiver of appearance and lack of detention record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3591/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity based on a failed translation order for a hearing on October 24, 2022, which was never held. The court found the appeal baseless because the appellant had previously waived their right to appear at that specific hearing, thereby eliminating any grounds for procedural nullity.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based on procedural nullity is inadmissible if the party previously waived their right to appear at the relevant hearing, thereby excluding any valid ground for nullity.

Parole chiave

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procedural nullity waiver of appearance inadmissible appeal procedural waiver Cassazione ordinanza rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS ELENA nato a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta che alla data del 4/7/2022 fu dato atto della detenzione per altra causa e fu disposta traduzione per la successiva udienza del 24/10/2022, per la quale era stata predisposta videoconferenza, fermo restando che alla traduzione ordinata per il 24/10/2022 non fu dato seguito, avendo la ricorrente dichiarato di rinunciare a comparire alla citata udienza, ciò che vale ad escludere in radice qualsivoglia profilo di nullità;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre d nte