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Ordinanza — n. 3590/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of exclusive official conduct by appellant alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's claim of sole official misconduct unfounded because multiple other individuals from the same administration were present during the alleged offensive conduct. Consequently, the court ruled that the appellant cannot be held solely responsible for actions involving a group, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible when the alleged misconduct involved multiple persons from the same administration, not exclusively the appellant, thereby negating the requirement of sole official conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal official misconduct multiple persons administrative conduct procedural costs Cassation Court sole responsibility oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/04/1958 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto che alla condotta oltraggiosa erano presenti più persone, diverse da quelle impegnate specificamente nel compimento dell'atto di ufficio, seppur appartenenti alla stessa amministrazione (Sez, 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999);

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente