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Ordinanza — n. 3587/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as specific grounds are missing, citing generic criticisms without factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3587/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found the appeal lacked specific grounds because it offered no factual comparison with the original judgment. Consequently, the court rejected the generic criticisms and ruled the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific grounds by offering only generic criticisms without a factual comparison to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement generic criticisms procedural dismissal costs and fine domanda di ricusazione eccezione di incostituzionalità legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAIBI BOUABID nato il 09/02/1976 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto privo di qualsivoglia confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in generiche censure; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presipènte