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Ordinanza — n. 3586/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reference to lower court decisions and generic merit claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first two grounds lacked specific reference to the contested judgment and failed to address imputability or separate judgment issues. The remaining grounds regarding sentencing and general mitigating circumstances were deemed generic attempts to solicit a new merit review, which is precluded since the appellate court already imposed the minimum penalty based on the appellant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specifically linked to the contested judgment or if they merely seek a new assessment of the merits, which is precluded when the lower court has already ruled on the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific reference requirement preclusion merit review generic grounds rejection Cassazione procedure attenuazione della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS ELENA nato a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi risultano proposti senza specifico riferimento alla sentenza impugnata e a quella di primo grado, non essendo stato prospettato il tema dell'imputabilità e neppure quello della continuazione con reati separatamente giudicati, fermo restando che la Corte ha dato conto con motivazione non illogica delle ragioni per cui ha disatteso la doglianza formulata nell'atto di appello e ha rideterminato la pena non per ragioni inerenti all'imputabilità, bensì in ragione della non applicazione della recidiva;

Ritenuto che i restanti motivi in tema di pena e di attenuanti generiche, sono genericamente formulati e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, avendo la Corte irrogato una pena pari ai minimi, disconoscendo le attenuanti generiche in ragione del profilo personologico in relazione ai plurimi precedenti dai quali la ricorrente è gravata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente