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Ordinanza — n. 3584/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to precluded merits review and insufficient evidence of drug trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's assessment of evidence and sentencing, but the Court found the first ground infounded due to rigorous prior reasoning on intercepted conversations proving drug sales. The second ground was rejected as it sought a new judgment on merits, which is precluded at this stage given the lack of specific elements for generic mitigating factors and the negative prognosis for future abstinence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it seeks a new judgment on the merits regarding sentencing or mitigating factors when the lower court has already provided a reasoned assessment based on available evidence and the defendant's future abstinence prognosis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility precluded merits review drug trafficking evidence generic mitigating factors prognosis for abstinence court costs and fine Cassazione ordinanza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACI JETMIR nato il 18/05/1989 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, riguardante la valutazione della prova e il giudizio di penale responsabilità per condotte di spaccio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte si è fatta carico di fornire una rigorosa motivazione in ordine alla valenza attribuibile alle conversazioni intercettate, ritenute tutte conducenti nel senso di attestare cessioni di stupefacenti, circostanza desumibile anche da dichiarazioni di taluni acquirenti;

Ritenuto che il secondo motivo è volto ad un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, escluse in ragione dell'assenza di elementi specificamente valutabili a tal fine, nonché in ordine ai benefici, negati in ragione della motivatamente negativa prognosi circa la futura astensione del ricorrente dalla commissione di analoghi reati; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ent