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Ordinanza — n. 3583/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for merit review on sanction treatment due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a different substantive judgment on the sanction treatment by arguing for the exclusion of recidivism based on unsupported deductions. The court rejected this because the lower court had already properly evaluated numerous prior precedents to establish the habitual nature of the conduct, making a new merit review impermissible at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal for a different judgment on the merits is inadmissible when the lower court's evaluation of prior conduct to establish recidivism is not arbitrary and the appellant's arguments fail to demonstrate a violation of law or procedural rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism evaluation procedural grounds merit review exclusion sanction treatment recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSANO FRANCESCO nato a MILANO il 17/06/1974 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, previa esclusione della recidiva, sulla base di deduzioni non consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte, che ha segnalato come i numerosi precedenti, anche specifici, del ricorrente valessero ad escludere l'occasionalità della condotta, che risultava invece espressiva di maggior pericolosità e tale da giustificare la concreta applicazione della recidiva, sia pur bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C