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Ordinanza — n. 3581/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding minor conduct and habitual offense requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the conduct, but the court rejected this claim. The court ruled that the quantity involved was insufficient to justify the requested leniency and that the habitual offense requirement was not met.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal challenging the characterization of minor conduct is inadmissible if the quantity of the offense does not justify leniency and the habitual offense requirement is absent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal minor conduct leniency habitual offense requirement drug quantity threshold procedural preclusion court of cassation sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAM JAFARA nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e comuqnue volto ad un diverso, ma in questa sede precluso, giudizio di merito circa la configurabilità della particolare tenuità della condotta, che la Corte ha escluso non solo in ragione del requisito negativo dell'abitualità, ma anche in ragione del dato quantitativo (si trattava di circa 10 grammi sufficienti per la preparazione di circa 140 dosi), giudicato non così tenue da giustificare il riconoscimento dell'ipotesi invocata, a prescindere dalla qualificazione del fatto ai sensi dell'arto, 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, profilo che il motivo di ricorso indebitamente sovrappone;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi e)-ite