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Ordinanza — n. 3580/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded arguments attempting to fragment evidence regarding drug possession for personal use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different assessment of drug possession for personal use by isolating specific evidence elements. The court rejected this, stating that the lower court correctly evaluated the combination of evidence, including drug quantity, lack of direct-use tools, and packaging materials, which collectively supported a trafficking conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-proposes arguments to solicit a different merit assessment without challenging the logical combination of evidence, as the court's evaluation of the totality of facts prevails over fragmented defensive deductions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking evidence personal use defense fragmentation of proof logical combination of facts confisca dei proventi di reato possesso illecito di stupefacenti falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCHINI EMANUELA nato a TEMPIO PAUSANIA il 30/08/1979 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di argomenti volti a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alla destinazione della droga ad uso personale e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto volto a parcellizzare gli elementi di prova, senza confrontarsi con la combinazione degli stessi operata dalla Corte, che ha dato conto:

1) del complessivo quantitativo sufficiente per la preparazione di circa 339 dosi, detenuto dalla ricorrente all'interno degli slip e lungo la pubblica via;

2) della mancanza di cartine utilizzabili per l'uso diretto;

3) della presenza di un ulteriore involucro contenente un quantitativo più piccolo, contenuto in una scatola all'interno dell'abitazione dove erano custoditi anche involucri di cellophane utilizzabili per il confezionamento e analoghi a quello in cui era custodito il piccolo quantitativo di stupefacente;

4) della disponibilità di un bilancino, seppur al momento della perquisizione privo di batteria: tali elementi, singolarmente coerenti con la destinazione allo spaccio, sono stati reputati nel loro complesso idonei a suffragare tale conclusione, che le deduzioni difensive, frammentariamente formulate in relazione a singoli profili, non sono idonee a vulnerare, essendo prospettati esiti valutativi alternativi, senza che sia individuata una reale e decisiva frattura logica nei passaggi della motivazione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il, Pres