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Ordinanza — n. 3578/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and finds no violation of court evaluations regarding violent conduct and negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Jean Pierre Forma's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment inadmissible. Forma argued for a finding of violent conduct and his own negligence, but the court found his arguments generic and unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Forma was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds and is manifestly unfounded, particularly when the lower court's evaluations regarding violent conduct and negligence are not violated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded negligence liability violent conduct procedural costs fine fund violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMA JEAN PIERRE nato a PARMA il 26/11/1983 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, non essendo in alcun modo vulnerate le valutazioni della Corte in ordine alla configurabilità di una condotta violenta di tipo oppositivo e in ordine alla grave negligenza palesata dal ricorrente che aveva omesso di usare le cautele necessarie per impedire che il cane procurasse lesioni personali alla persona offesa;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside te