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Ordinanza — n. 3577/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit and generic repetition of drug trafficking complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3577/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual assessment regarding the quantity and packaging of seized drugs and the application of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as they constituted a precluded request for a new merit review and a generic repetition of grievances without specific new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a new assessment of facts and law which is precluded at this stage, or if it merely reiterates generic complaints without specific new elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic repetition of grievances precluded merit review drug trafficking quantity general mitigating circumstances imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAPANE ANDREA nato a ROMA il 27/10/1975 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono, da un lato, volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede, e dall'altro aspecifici, in quanto tali da risolversi in una generica reiterazione delle doglianze, in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, desunta dal quantitativo nonché dalle modalità di confezionamento, di detenzione e occultamento, nonché in ordine alla pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, giustificata dall'insussistenza di elementi positivamente valutabili e dal quantitativo di droga sequestrato;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente