Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new trial on drug trafficking facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because both grounds sought a new factual assessment of drug trafficking quantities and sentencing, which is precluded at this stage. The appellant argued for a different evaluation of the drug amount and mitigating circumstances, but the appellate court had already made a non-arbitrary finding based on packaging and prior precedents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a different judgment on facts or merit, as the Court's role is limited to reviewing legal correctness, not re-evaluating evidence or sentencing discretion already exercised by lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility drug trafficking quantity assessment sentencing review preclusion merit judgment preclusion procedural costs award attenuazione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARSOTTI MASSIMO nato a PISA il 10/06/1969 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, che secondo la non illogica valutazione della Corte era desumibile sia alla consistenza del quantitativo, corrispondente a 391 dosi medie singole secondo un parametro correlato all'entità del principio attivo, sia dalla modalità di confezionamento in involucri di cellophane, pronti per la cessione, in assenza di elementi idonei a confutare tale giudizio;

Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l'entità della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, è parimenti volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte del rilievo non arbitrariamente attribuito dalla Corte all'insussistenza di elementi positivamente valutabili e ai numerosi precedenti, anche specifici, sia pur risalenti; Ritenuto dunque che il ricorso, pur letto alla luce della memoria difensiva, è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside