Criminal appeal dismissed for being specific and merit-bound regarding recidivism and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was specific and unfounded due to the clear intent behind threats committed before anesthesia. The second ground was rejected as it sought a different merit judgment on recidivism and general mitigating circumstances, which were already decided by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and seeks a different judgment on merits already decided by the lower court, particularly regarding recidivism and general mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID KARIM nato il 10/04/1983 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che le condotte di minaccia e di danneggiamento, alla base del ravvisato turbamento del pubblico servizio, furono compiute prima del trasferimento al blocco operatorio e dunque prima della sottoposizione del ricorrente ad anestesia e del suo successivo risveglio, non essendo dubitabile la ravvisabilità e l'intensità del dolo;
Ritenuto che il secondo è parimenti aspecifico e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche, avendo la Corte motivato in ordine alla mancata esclusione della prima, in ragione della maggior pericolosità attestata dai fatti in esame letti alla luce dei precedenti, e spiegato la mancata concessione delle seconde, a fronte della gravità dei fatti e del quadro personologico emergente da quei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President