Appeal dismissed for inadmissibility as merits were precluded and generic mitigation was denied due to lack of repentance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already denied generic mitigation because the defendant showed no clear signs of repentance, imposed a sentence above the statutory minimum due to the danger posed to police and road users, and found no suitable alternative penalties. Consequently, the appellate court could not review the merits, as the first instance judgment was legally sound regarding the lack of favorable prognosis for probation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible when it seeks a re-evaluation of the merits on points already decided, particularly where the first instance correctly denied mitigation due to the absence of repentance and imposed a penalty exceeding the minimum statutory limit.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LEONARDO (CUI 04XY347) nato a PALERMO il 07/01/1996 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi sono volti a sollecitare diversi apprezzamenti del merito, precluso in questa sede, a fronte di una motivazione con cui è stato dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di nitidi segnali di resipiscenza, della congruità pena, peraltro poso superiore al minimo edittale, a fronte dell'esposizione a pericolo dell'incolumità di agenti e di utenti della strada, del quadro personologico e fattuale alla cui stregua non risultano applicabili pene sostitutive, non potendosi formulare una favorevole prognosi di ottemperanza alle relative prescrizioni;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi eite