Court dismisses appeal for insult as generic, reiterative, and unsupported by new evidence regarding the crime's elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to its generic and repetitive nature, which merely reiterated arguments without engaging with the lower court's reasoning on intent. The appellant claimed the crime of insult was not fully proven, but the court found the expressions used were sufficient to damage the official's honor and prestige. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The appeal is inadmissible if it is generic and reiterative, lacking a specific comparison with the contested judgment's motivation, and manifestly unfounded when the crime's elements are clearly established by the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAKHAR ABDELKADER nato il 31/03/1986 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato generico e reiterativo, essendo semplicemente richiamate le deduzioni in materia di calunnia, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si dà conto della sussistenza del dolo alla luce della ricostruzione dell'episodio, e dall'altro manifestamente infondato, giacché il delitto di oltraggio è integrato da condotta tenuta alla presenza di più persone, non essendo necessario che tutte abbiano udito, ma essendo sufficiente che potessero farlo (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466), fermo restando che le espressioni utilizzate dal ricorrente erano allo stesso idonee a ledere l'onore e il prestigio dell'operante nell'esercizio delle sue funzioni;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente