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Ordinanza — n. 3572/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new trial on facts already decided by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the requested retrial on factual matters was precluded at this stage. The appellant argued that the lower court erred in assessing the severity of drug trafficking relationships and the extent of the imposed sentence. The court rejected these claims, affirming that the appellate court had already made a non-arbitrary evaluation of the appellant's operational capacity and overall conduct.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990; Art. 60 c.p.: An appeal seeking a new assessment of facts and sentencing is inadmissible when the lower court has already rendered a definitive judgment on the merits, as the appellate jurisdiction is limited to legal errors, not factual re-evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility preclusion of retrial drug trafficking sentencing appellate jurisdiction limits factual assessment finality commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Art. 60 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCO CLODJAN nato il 17/03/1984 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato rilievo in senso contrario ai rapporti intercorsi con acquirenti dediti ad attività di spaccio, dimoranti in diversa regione, fermo restando che due mesi dopo il ricorrente sarebbe stato tratto in arresto per la cessione di un quantitativo assai significativo di cocaina, a dimostrazione della capacità operativa del ricorrente, contrastante con l'ipotesi della lieve entità;

Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l'entità della pena irrogata a titolo di continuazione, è parimenti volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte del non arbitrario giudizio sul punto espresso dalla Corte, che ha dato rilievo proprio alla complessiva condotta e alla capacità di penetrare nel mercato della droga, anche in piazze lontane dal luogo di dimora; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres'dent