Cassation court dismisses appeal for generic merit review, upholding separate judgments based on time lapse and arrest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a unified assessment of crimes, but the lower court had already distinguished them based on the time elapsed and the arrest following the initial offenses. The court rejected the request for a new merit evaluation, confirming that the original decision correctly required separate volition for the distinct acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment on the merits is inadmissible if it merely requests a different appreciation of facts or law without raising specific grounds of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARA LUCIANO nato a NICOSIA il 22/08/1958 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine al riconoscimento della continuazione con reati della stessa natura, separatamente giudicati, a fronte di quanto non illogicamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato il lasso di tempo intercorso e soprattutto l'intervenuto arresto per i primi fatti, tale da imporre, se del caso, una diversa autonoma volizione, quanto a modalità e luoghi delle cessioni, contatti con fornitori e clienti, così da non consentire di ricondurre tutti i fatti ad un'originaria e unitaria deliberazione;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.