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Ordinanza — n. 3570/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for seeking re-evaluation of generic mitigating factors denied by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought a more favorable judgment regarding generic mitigating factors, which the Court of Appeal had already rejected based on the appellant's criminal record. The court ruled that requesting a re-evaluation of facts already decided constitutes a precluded request for a different substantive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a judgment of second instance that merely requests a different substantive assessment of facts or law already decided is inadmissible as it constitutes a precluded request for a new trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating factors precluded request second instance judgment procedural preclusion circostanze attenuanti motivi di cassazione esame di merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCIDIACONO SALVATORE nato a CATANIA il 11/12/1951 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella sollecitazione di un diverso e più favorevole giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alle attenuanti generiche, negate dalla Corte con motivazione non illogica né arbitraria, incentrata sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili a fronte del numero e della gravità dei precedenti da cui è gravato;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente