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Ordinanza — n. 3568/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under new Art. 444 c.p.p. provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3568/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tahiri Amine inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the sentencing judgment on grounds of insufficient reasoning regarding criminal responsibility and erroneous proof evaluation criteria. The court ruled that these complaints fall outside the specific grounds for appeal permitted by the new paragraph 2-bis of Article 444 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, comma 2, c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are admissible only for specific grounds such as lack of correlation between the request and the judgment or illegal penalty; complaints regarding general reasoning or proof evaluation criteria are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 444 c.p.p. paragraph 2-bis sentencing judgment review criminal responsibility reasoning proof evaluation criteria gravi addebiti penali grave limitazione del diritto costituzionale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 444, comma 2, c.p.p.
del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che TAHIRI Amine, imputato del concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRI AMINE nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che TAHIRI Amine, imputato del concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova; Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Ritenuto che l'evidente estraneità al predetto novero delle censure difensive imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il co