Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by OWNE MICHEL inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to exclude recidivism, arguing that the lower court merely cited precedents without sufficient analysis. The court found the arguments were merely repetitive and manifestly unfounded, noting the appellant's use of a forged identity for the new crime demonstrated heightened danger and awareness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and do not raise new issues of law or fact requiring review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OWNE MICHEL "ALIAS SYLL MARAMAT" nato il 02/02/1986 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che OWNE Michel alias SYLL Maramat ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che - dopo aver rigettato la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Torino, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo al fatto che la Corte d'Appello non si è certo limitata a richiamare i plurimi precedenti specifici (peraltro di notevole rilievo, che avevano costretto il ricorrente a lunghi periodi di carcerazione), ma ha anche valorizzato il fatto che l'ulteriore delitto, oggetto dell'odierno processo, era stato commesso con una diversa identità, e che in tale veste egli si era presentato agli operanti, esibendo un documento contraffatto; ritenuto che tale percorso argomentativo sia ampiamente idoneo a sostenere una valutazione di maggiore pericolosità e più spiccata consapevolezza, con conseguente rigetto della richiesta di esclusione della recidiva; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglie stensore Il Pr