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Ordinanza — n. 3566/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3566/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANLUCA nato a TORINO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; • Rilevato che BENINCASA Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la doglianza sia radicalmente inammissibile, perché del tutto sfornitcvii argomentazioni a sostegno; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3566/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la doglianza sia radicalmente inammissibile, perché del tutto sfornitcvii argomentazioni a sostegno; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative modalità di calcolo dell'ammenda addebito di tasse ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANLUCA nato a TORINO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BENINCASA Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la doglianza sia radicalmente inammissibile, perché del tutto sfornitcvii argomentazioni a sostegno; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il cons li re estensore Il Presidente