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Ordinanza — n. 3565/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and lack of appealable motives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3565/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had waived specific grounds during the second-instance settlement agreement. The appellant argued for generic mitigating circumstances but had previously renounced all other motives, including those regarding the conditional suspension of the sentence. Consequently, the Supreme Court applied established precedent stating that appeals against settlement agreements are inadmissible when they concern waived reasons or the formation of the party's will.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Sez. 2, n. 30990/2018: Appeals against settlement agreements are inadmissible when they concern waived reasons or the formation of the party's will to accept the agreement.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waiver of grounds inadmissible cassation conditional suspension procedural waiver rinuncia alla motivazione motivazione nel merito motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Rilevato che DI RE Giuseppe deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RE GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/08/1981 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DI RE Giuseppe deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il RG. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello relativo alla determinazione della pena; ritenuto altresì che - in considerazione dell'intervenuta rinuncia agli altri motivi, tra cui quello sulla sospensione condizionale - debba trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. chelfieduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigli estenso Il P