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Ordinanza — n. 3562/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defenses attack merits rather than procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's arguments attacked the substantive evaluation of evidence rather than citing procedural defects. The defense challenged the conviction for drug possession by arguing for personal use and requesting a lighter sentence, citing discrepancies in purchase prices and the nature of the substances found. The court ruled that such criticisms regarding the weight of evidence and the application of sentencing guidelines fall outside the scope of admissible grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: Cassation appeals are inadmissible when they challenge the persuasiveness or logical consistency of the lower court's factual findings rather than alleging specific procedural violations or manifest illogicality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substantive review preclusion drug possession Ketamine LSD personal use defense sentencing guidelines art 73 inutilizzabilità delle prove illecite assunzione di prove a titolo cautelare documenti sequestrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 02/12/1991 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GANDOLFI Luca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato - riducendo la pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, e confermando nel resto - la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo Ketamina e LSD; rilevato che la difesa deduce violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, dovendosi ritenere sussistente un'ipotesi di detenzione per uso personale, e alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: doglianze riprese e sviluppate nella memoria depositata, volta a contrastare le indicazioni della scheda redatta in sede di spoglio; ritenuto, quanto al primo ordine di censure, di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; rilevato in particolare che, nella sentenza impugnata, si valorizzano: il rinvenimento, all'interno dell'auto intestata al padre del ricorrente, della ketamina in polvere (per complessive 48 dosi)~ e di 450 francobolli di LSD, occultati nel vano portiera laterale e nel cruscotto, nonché di sessanta bustine trasparenti di plastica; la forte discrasia tra il prezzo di acquisto dichiarato dal GANDOLFI e quello determinato dal consulente del P.M. (rispettivamente, circa 1000 euro e 4970 Euro); le limitate disponibilità economiche del ricorrente, che aveva dichiarato di aver acquistato la droga ad un rave party, utilizzando il danaro ricavato dai regali di compleanno; l'illogicità di una detenzione ad uso personale di un così cospicuo quantitativo di stupefacente, alla luce proprio della facilità di reperimento in occasione dei rave; la detenzione, al momento del controllo in strada, anche di una bilancina digitale di precisione, utilizzabile per il confezionamento e la cessione.

La Corte d'Appello ha ritenuto che tale compendio indiziario non fosse vulnerato dagli argomenti difensivi, imperniati sull'assenza di chiamate sul cellulare durante il controllo (e comunque di prove di contatti con clienti o fornitori) e sull'estraneità di tali tipi di sostanze alla piazza di spaccio del Reggiano: e ciò in quanto si trattava di droghe per lo più consumate in occasione dei rave, che possono svolgersi anche a centinaia di chilometri di distanza. Si tratta di rilievi che attingono al merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, il cui apprezzamento - alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati - deve ritenersi precluso; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi con riferimento alla mancata applicazione della ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, in quanto il percorso argomentativo sviluppato al riguardo dalla Corte territoriale - imperniato sulla tipologia "pesante" della droga, sul quantitativo complessivo, sulla consistenza del numero di dosi ricavabili - risulta del tutto immune da censure qui deducibili; ritenuto le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro