Cassation appeal dismissed as generic defense argument falls outside statutory admissibility criteria for post-2024 appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding generic mitigating circumstances did not meet the narrow statutory criteria for post-2024 appeals. The appellant argued for a reduction in sentence, while the opposing party contended that such generic defenses are excluded from the new admissibility rules. The court ruled that since the complaint was clearly unrelated to the permitted grounds of appeal, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Only appeals concerning the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty are admissible; generic defense arguments regarding mitigating circumstances are excluded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO FLAVIO nato a CATANIA il 14/07/1983 avverso la sentenza del 13/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ZITO Flavio, imputato del reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuto che l'evidente estraneità al predetto novero della censura difensiva imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consier estensore Il President