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Ordinanza — n. 3557/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reiterative and unfounded arguments regarding generic mitigating circumstances and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3557/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hababa Wahib inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that specific prior records should preclude the exclusion of generic mitigating circumstances and that recidivism should be excluded despite his criminal history. The court rejected these claims as merely reiterative of lower court findings and manifestly unfounded, citing established precedent that specific prior records justify denying both generic mitigation and recidivism benefits.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, comma 3, d.P.R. n. 309/1990; Art. 62-bis, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The existence of specific prior criminal records allows the judge to deny generic mitigating circumstances and statutory benefits even when recidivism is excluded due to a lack of sufficient criminal depth.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances exclusion of recidivism specific prior records criminal depth assessment inadmissibility of appeal reiterative arguments DPR 309/1990 recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62-bis, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABABA WAHIB nato il 04/11/1979 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che HABABA Wahib ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Prato, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche anche alla luce della esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo anzitutto alla inconsistenza della tesi secondo cui la presenza di precedenti anche specifici (nella specie, anche una pendenza specifica recente) non potrebbe determinare l'esclusione delle attenuanti generiche, per una sorta di interpretazione "eguale e contraria" del terzo comma dell'art. 62-bis; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto all'ulteriore rilievo imperniato sull'esclusione della recidiva, dovendo trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglr estensore Il