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Ordinanza — n. 3555/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds for reducing maximum penalty and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's partial reform of the defendant's sentence. The appellant argued for a reduction in the maximum penalty and a lighter sentence, but the court found the lower court's reasoning sound regarding the tardiness of the plea and the defendant's direct responsibility for public drug use. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 5: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellate court has adequately motivated the refusal to reduce the maximum penalty based on the tardiness of the plea and the defendant's direct responsibility for the crime, while also exercising discretion in sentencing based on concrete circumstances with direct impact on the penalty.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal maximum penalty reduction generic mitigating circumstances sentencing discretion tardiness of plea drug possession crime procedural costs gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 comma 5
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMENISE CLAUDIO nato a BARI il 11/09/2002 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ARMENISE Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, in relazione al delitto di illecita detenzione continuata di diverse tipologie di stupefacente; rilevato che il ricorrente lamenta la mancata riduzione nel massimo per le attenuanti generiche e alla misura della pena applicata; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la mancata riduzione nel massimo, attesa la tardività dell'ammissione e soprattutto la conclamata responsabilità dell'ARMENISE anche per la droga rinvenuta nei bagni pubblici, "atteso che in quella zona non era rilevata la presenza di altri soggetti dediti allo spaccio" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale chiarito la necessità - ferma l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 disposta dal primo giudice - di conferire rilievo alle concrete circostanze accertate, "che hanno diretta incidenza sulla pena" (pag. 3, cit.): in particolare la detenzione di tre diverse tipologie di sostanza ("20 dosi di cocaina, 65 di marijuana e ben 776 di hashish"), nonché il foglio manoscritto con nomi e importi comprovante il giro di affari tenuto dall'ARMENISE (cfr. pagg. 3-4); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiger estensore Il