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Ordinanza — n. 3554/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for drug and weapons offenses due to adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3554/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a partial reform of a criminal conviction. The appellant argued for an erroneous application of special mitigation and a lack of reasoning regarding sentence reduction. The court found the appellate court's reasoning on both special and general mitigating circumstances to be fully adequate and well-motivated based on the defendant's personal profile and criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the Court of Appeal has correctly applied statutory mitigation provisions and provided sufficient motivation regarding the reduction of the penalty based on the gravity of the crimes and the personality of the offender.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special mitigation circumstances general mitigation circumstances adequate appellate reasoning drug possession offenses weapons carrying offenses criminal sentence reduction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
Rilevato che COSTANTINO Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena per le attenuanti di cui all'art. 416-bis.
Art. 62-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO MICHELE nato a BARI il 19/02/1977 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che COSTANTINO Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena per le attenuanti di cui all'art. 416-bis. e 62-bis cod. pen. e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bari, in relazione ai delitti di illecita detenzione e porto di armi, detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione di autovettura a lui ascritti; rilevato che il ricorrente lamenta l'erronea applicazipne dell'attenuante speciale e il difetto di motivazione in ordine alla riduzione-delle attenuanti; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte in realtà correttamente operato la riduzione sulla pena base, prima di ogni altra circostanza (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che sia la misura della riduzione per l'attenuante speciale, sia quella (peraltro operata in misura quasi prossima al massimo consentito) per le attenuanti generiche, sono state più che adeguatamente motivate dalla Corte d'Appello con riferimenti, rispettivamente, alla gravità dei reati e alla personalità del COSTANTINO da un lato, nonché - dall'altro - alla pluralità delle condotte e alle modalità complessive dell'azione delittuosa, connotate dall'abuso, da parte del ricorrente, dei colloqui in carcere con i familiari, utilizzati per dare istruzioni sull'occultamento di quant'altro illecitamente da lui detenuto al momento dell'arresto (pag. 2, cit.); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una decl aratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigli estensgre Il