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Ordinanza — n. 3553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of conditional suspension grounds and procedural rules on plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the base sentence and the non-application of conditional suspension after agreeing to a plea deal. The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant had explicitly waived arguments concerning the conditional suspension and other plea-related issues, making such challenges impermissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Sez. 2, n. 30990/2018: Appeals against plea agreement judgments are inadmissible if they concern the party's willingness to agree, the prosecutor's consent, or waived grounds, including the conditional suspension of the sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement waiver conditional suspension procedural rules second instance judgment attenuazione della pena pena con condizionale parziale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che FURIO Massimo deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Bari, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURTO MASSIMO nato a FOGGIA il 20/03/1980 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FURIO Massimo deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Bari, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena base e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello relativo alla determinazione della pena base; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio pur connotato da uno scostamento dal minimo edittale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che - in considerazione dell'intervenuta rinuncia agli altri motivi, tra cui quello sulla sospensione condizionale - debba trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. chleduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglie e stensore DEPOSITATA Il Presidente