Cassation appeal dismissed as generic mitigation claim falls outside statutory admissibility criteria for post-2024 appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding generic mitigation was not among the specific grounds permitted for post-2024 cassation reviews. The appellant, Erman Allaraj, challenged a sentence from the GIP of Busto Arsizio, arguing that generic mitigating circumstances were not applied in their maximum extent. The court ruled that since the new procedural law restricts appeals to specific issues like legal qualification or sentence legality, a generic defense argument is excluded, resulting in the dismissal of the request and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a), cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the entry into force of the second paragraph of Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for reasons relating to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure; a generic defense argument regarding the extent of mitigation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLARAJ ERMAND nato a TIRANA( ALBANIA) il 04/04/2003 avverso la sentenza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ALLARAJ Ermanl, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuto che l'evidente estraneità al predetto novero della censura difensiva imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglié,,éstensore Il Presidente