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Ordinanza — n. 3549/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments generic and lacking concrete factual references. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the requirement of specific grounds necessary for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual prerequisites required to justify the alleged lack of reasoning or non-application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific factual arguments Article 129 code of criminal procedure Article 73 drug trafficking law sostanze soggette a restrizione individualizzazione della commisurazione penale motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Benevento, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l'affermazione di penale responsabilità, l'omessa applicazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
309 del 1990, censurando l'affermazione di penale responsabilità, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMEI CARMINE nato a MORCONE il 28/02/1966 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GIAMEI Carmine ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l'affermazione di penale responsabilità, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, oltre che reiterativo, avendo la Corte territoriale diffusamente esposto le ragioni a sostegno dell'inconsistenza della tesi difensiva della destinazione dello stupefacente ad un consumo di gruppo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, quanto al secondo motivo, di dover dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso sia del tutto generico, risolvendosi in un mero richiamo del dato ponderale che aveva reso possibile l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che ad analoghe conclusioni di aspecificità del motivo debba pervenirsi anche quanto alla dedotta mancata applicazione delle attenuanti generiche, trattandosi di censura del tutto priva di concreti riferimenti a situazioni idonee a fondare il riconoscimento delle attenuanti medesime; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglire estensor