Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to refute appellate court's reasoning on generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found his complaints were merely repetitive of issues already rejected by the Court of Appeal. The defense failed to provide new, specific elements to refute the appellate court's assessment of the appellant's lack of remorse and negative procedural conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of prior decisions or lack the necessary specificity to refute the lower court's reasoning on the absence of positive mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIAMPAOLO nato a SIRACUSA il 26/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MAZZEO Giampaolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Siracusa, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - risultino prive delle indispensabili connotazioni di specificità, non avendo la difesa in alcun modo confutato i rilievi della Corte d'Appello in ordine all'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, diversi da quelli già considerati ai fini dell'applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 (risultando inoltre del tutto immune da censure la valorizzazione del negativo comportamento processuale tenuto dal MAZZEO durante l'udienza di convalida, non illogicamente evocato quale sintomo di mancanza di resipiscenza); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglie é stensore ! Il Presidente