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Ordinanza — n. 3543/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded objections regarding sentencing and lack of mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3543/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of a suspended driving license and the denial of a specific statutory mitigation, arguing the original trial court erred in its assessment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning regarding the high degree of fault was sufficient and that the exclusion of the mitigation was properly based on the unacceptability of the victim's footwear evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 589-bis c.p.: The cassation appeal is inadmissible when the objections regarding the main and accessory penalties are manifestly unfounded due to the proximity to the statutory minimum and the containment of the accessory penalty within the medium range, and when the exclusion of statutory mitigation is based on a factual element deemed inappropriate by the rescinding judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory mitigation exclusion suspended driving license penalty manifestly unfounded objections rescinding judgment reasoning omissione di soccorso circostanza attenuante istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 589-bis c.p.
del Tribunale di Torino; rilevato che la difesa censura in particolare la conferma del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGRADA LUIGI nato a VARESE il 28/06/1968 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SEGRADA Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che - giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento della decisione che, in riforma della sentenza di primo grado, lo aveva assolto dal reato di omicidio stradale di ANELLI Franco Domenico - ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia, emessa in data 30/11/2021, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino; rilevato che la difesa censura in particolare la conferma del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen, nonché l'entità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio siano manifestamente infondate, in quanto la pur sintetica motivazione in ordine alla conferma cislle statuizioni in tema di pena principale ed accessoria - imperniata sul grado elevato della colpa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) - deve ritenersi immune da censure deducibili in questa sede, avuto riguardo alla prossimità al minimo della pena principale ed dcontenimento di quella accessoria entro il medio edittale; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, assumendo rilievo assorbente il fatto che, in sede rescindente, era stata esclusa la possibilità di attribuire la rilevanza auspicata dalla difesa - in un'ottica ricostruttiva volta ad evidenziare una condotta repentina e imprevedibile della persona offesa - al rinvenimento delle ciabatte a bordo strada (cfr. il brano della sentenza della Quarta Sezione riportato a pag. 2 del provvedimento impugnato); ritenuto che tale statuizione renda rende inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare, anche nel giudizio di rinvio, la mancata applicazione dell'attenuante, attraverso una reiterata valorizzazione dell'elemento fattuale ritenuto inidoneo dalla sentenza rescindente; ritenuto che le considerazioni fin qui esposte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare in Euro tremila, tenuto conto della causa di inammissibilità I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della C