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Ordinanza — n. 3539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's lawyer's failure to be registered in the Cassation Lawyers' Roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not registered in the Cassation Lawyers' Roll. Although the lower court convicted the appellant of workplace safety offenses, the Supreme Court prioritized the procedural defect regarding the lawyer's qualification over the merits of the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 10, comma 1, lett. a, D.Lgs. 155/2010: A cassation appeal is inadmissible if the counsel is not registered in the Cassation Lawyers' Roll, as this requirement is a mandatory condition for the exercise of the right to appeal to the Supreme Court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Cassation Lawyers Roll mandatory registration requirement procedural defect workplace safety offenses impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 10, comma 1, lett. a, D.Lgs. 155/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHELFI STEFANIA nato a MANTOVA il 07/09/1972 avverso la sentenza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GHELFI Stefania ha proposto, attraverso il proprio difensore avv. Stefano Sartorato, ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Parma, in data 03/10/2024, in relazione ai reati a lei ascritti in tema di sicurezza del lavoro; rilevato che l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte, con ordinanza del 24/07/2024, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in considerazione della inappellabilità della sentenza; ritenuto che assuma rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione sull'ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione convertita quale ricorso per cassazione, il fatto che l'avv. Sartorato non è iscritto all'Albo dei difensori cassazionisti; ritenuto che tale rilievo imponga una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'impugnazione proposta, qualificata come ricorso per cassazione, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consiglierAeptensore Il Presidente