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Ordinanza — n. 3538/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3538/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3538/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 novembre 2023 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 19 maggio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Faro Ivan nella misura di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: manifesta illogicità della motivazione in ordine all'effettuato riconoscimento della sua responsabilità penale, per non essere circostanza vera quella per cui il cavo utilizzato fosse perfettamente funzionante; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, di cui lamenta l'eccessiva entità; vizio di motivazione in ordine al disposto aumento per la recidiva.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 3538/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale tentato furto riesame dell'entità pena permesso di promuovere un procedimento penale infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO IVAN nato a CATANIA il 28/05/1999 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2023 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 19 maggio 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Faro Ivan nella misura di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: manifesta illogicità della motivazione in ordine all'effettuato riconoscimento della sua responsabilità penale, per non essere circostanza vera quella per cui il cavo utilizzato fosse perfettamente funzionante; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, di cui lamenta l'eccessiva entità; vizio di motivazione in ordine al disposto aumento per la recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il prevenuto in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine all'illecita condotta ascrittagli (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). 2.2.

Parimenti inammissibili sono le ulteriori due doglianze, rilevando il Collegio come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 3). Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in