Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to critically engage with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Nafi Hassan and Francesca Palestini inadmissible. The applicants argued for procedural violations regarding prosecutor participation and a lack of mitigating circumstances, but merely repeated arguments from their prior appeal without engaging with the appellate court's specific reasoning. The court ruled that such appeals fail the fundamental requirement of a critical argumentative critique against the contested decision, rendering them inadmissible under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a critical argumentative critique of the contested decision by specifically contrasting the grounds of law and fact with the reasoning of the lower court; appeals that merely repeat arguments from the prior appeal without this critical engagement are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAFI HASSAN nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 08/09/2000 PALESTINI FRANCESCA nato a PESCARA il 28/10/2003 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 1° febbraio 2024 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti dell'Il luglio 2023 con cui: Nafi Hassan era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine ai reati di furto aggravato contestatigli ai capi 1) e 2) dell'imputazione; Palestini Francesca era stata condannata alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto di furto aggravato rubricato al capo 1). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due differenti atti: violazione di legge in ordine alla ritenuta rituale partecipazione del P.M. alle udienze, stante la carenza dei necessari requisiti richiesti (Nafi Hassan); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. (Palestini Francesca).
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni per cui non vi sarebbe stata un'irrituale partecipazione del P.M. alle udienze (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) né i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. (cfr. p. 5) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Cons