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Ordinanza — n. 3535/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper legal ground under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the permitted exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for an erroneous recognition of an aggravating circumstance under Article 625, but the court found this issue unrelated to the specific admissibility criteria such as the expression of the defendant's will or legal qualification of facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation with the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility Article 448 Criminal Procedure Code erroneous legal qualification inadmissible appeal without formalities Cassa delle ammende fine truffa aggravata aggravamento della pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Bejaoui Abdelnnenef - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJAOUI ABDELMENEF (CUI 03NWZWC8) nato il 20/01/1982 avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2024 il G.U.P. del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Bejaoui Abdelnnenef - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.2 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I