Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants inadmissible without formalities. The defendants argued that the first-instance court incorrectly characterized their acts as consummated theft rather than attempted theft. The court ruled that this specific ground for appeal does not fall within the list of permissible reasons under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be declared inadmissible without formalities if the alleged ground does not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DORDEVIC PATRICK nato il 27/05/2002 TAJKUNOVIC BRENDO nato a CITTADELLA il 26/11/1996 JOVANOVIC CRISTOFER nato a ROMA il 09/04/1966 DURIC DENI nato a NAPOLI il 22/07/2005 DJORDJEVIC RICCARDO nato a NAPOLI il 22/07/2005 avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 aprile 2024 il Tribunale di Latina ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Dordevic Patrick, Tajkunovic Brendo, Jovanovic Cristofer, Duric Deni e Djordjevic Riccardo la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 350,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea configurazione del fatto quale furto consumato, e non tentato.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere esten