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Ordinanza — n. 3528/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed grounds regarding sentencing under concordato procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance sentence reduction agreement, arguing a lack of reasoning and refusal of generic mitigating circumstances, while the prosecution contended the appeal violated procedural limits. The court ruled that complaints about sentencing determinations in concordato cases are inadmissible unless they directly allege the illegality of the imposed sanction.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the formation of the party's will to access the agreement, the prosecutor's consent, and divergent content, excluding complaints about waived reasons, non-evaluation of dismissal conditions, or sentencing vices not constituting sanction illegality.

Parole chiave

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concordato procedure inadmissible appeal sentencing grounds Article 599-bis procedural limits attenuazione della pena aggravamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE DOMENICO nato a BARI il 15/10/1995 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Matera del 15 giugno 2021, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Fiore Domenico nella misura di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. (capo B), invece dichiarando di non doversi procedere per il delitto contestatogli ex artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. al capo A, per essere lo stesso estinto per difetto di querela. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: totale carenza di motivazione; violazione di legge in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, nonostante l'apporto collaborativo da lui fornito per la ricostruzione dei fatti delittuosi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della