Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hayari Radouane inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a qualified lawyer. The lower court had convicted the defendant of multiple offenses, and the defendant argued for illegality and lack of reasoning, but failed to comply with mandatory signing requirements. The court ruled that since the Criminal Procedure Code requires such appeals to be signed by a lawyer on the special register, the personal signature rendered the petition void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer on the special register of the Court of Cassation; personal signing by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAYARI RADOUANE (CUI: 065W0FR) nato il 01/04/1993 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 3 ottobre 2023 con cui Hayari Radouane era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis, comma 2, cod. pen.; 81, comma 1, 337 cod. pen.; 582, 585 cod. pen.; 648 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con due distinti motivi: manifesta illogicità e carenza di motivazione; questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.2.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, 5., Rv. 273765-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pf,é