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Ordinanza — n. 3523/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of non-probation sentence under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of non-probation sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not sufficiently specific. The appellant argued that the lower court failed to issue a favorable acquittal, but the court found the complaint generic and lacking factual or legal precision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal based on the alleged omission of a favorable acquittal is inadmissible if the complaint is generic, fails to specify factual or legal grounds, and does not adequately confront the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility omission of acquittal Article 129 Code of Criminal Procedure generic complaint ground procedural costs and fine licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI GIUSEPPE ( CUI:05U1312) nato a TORINO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 marzo 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 dicembre 2021 con cui Cambareri Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., per non essere stata pronunciata sentenza di proscioglimento in suo favore.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Pr nte