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Ordinanza — n. 3521/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3521/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and fraud, but the appeal failed to adequately confront the reasoning of the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify grounds of complaint in fact and law; generic appeals without specific arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specificity requirement cassation review aggravamento della pena pena massima confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE CARMELO nato a TARANTO il 29/01/1988 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 15 maggio 2023 con cui Pedone Carmelo era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre a inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensor