Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding excessive sentencing and recidivism recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised regarding excessive sentencing and recidivism were not properly deducible at this stage. The appellant argued that the first-instance judgment failed to provide sufficient reasoning for the sentence and incorrectly recognized recidivism. The court ruled that detailed motivation is only required for sentences near the maximum or above average, and the lower court's decision was consistent with statutory criteria for recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not deducible in this stage, and detailed sentencing motivation is only required for extreme cases, while recidivism must be substantiated by a concrete analysis of the offender's criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE VINCENZO (CUI 041106Q) nato a FRATTAMAGGIORE il 13/03/1997 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna - per quanto di interesse in questa sede - ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì del 4 agosto 2023 con cui Verde Vincenzo era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 81 cpv., 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riguardo all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli, nonché in ordine all'immotivato ed erroneo riconoscimento della recidiva.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). In ordine, poi, alla censura relativa all'erroneo riconoscimento della recidiva, deve essere osservato come essa sia priva di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. pp. 2 e s.). Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024