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Ordinanza — n. 3517/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic nullity claims and failure to request substitute penalties in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Negro Erik inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance judgment violated nullity norms by failing to inform him of substitute penalty options and lacked proper motivation under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these grounds, ruling that the complaints were too generic and that the appellant had previously failed to specifically request the exercise of the judge's powers regarding substitute penalties during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689: The principle of devolutivity requires that requests for substitute penalties be specifically raised in the appeal; failure to do so precludes later complaints about the lack of notification regarding such penalties.

Parole chiave

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principle of devolutivity substitute penalties inadmissible appeal nullity norms Code of Criminal Procedure sanzione sostitutiva pena complementare reddito sostitutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, non risultando che nel giudizio di appello l'imputato abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod.
Art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689
pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 545-bis cod. proc. pen
Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, non risultando che nel giudizio di appello l'imputato abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
(cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023
Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO ERIK nato a ASTI il 28/02/1988 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 aprile 2022 con cui Negro Erik era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 5 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, per essergli stato comunicato il dispositivo della sentenza di secondo grado senza alcun riferimento al presente procedimento; vizio di motivazione per inosservanza e mancata applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa sia stata dedotta con motivo del tutto generico e aspecifico, non essendo stato esplicato quale vizio sarebbe stato perpetrato nel caso di specie - con indicazione delle norme stabilite a pena di nullità effettivamente violate - né quale pregiudizio avrebbe concretamente subito il ricorrente, avendo questi avuto la possibilità di conoscere l'esito del precedente giudizio e di proporre tempestiva impugnazione avverso esso in questa sede. 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, non risultando che nel giudizio di appello l'imputato abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen. Ne consegue, allora, l'applicazione del troncante principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02;

Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere