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Ordinanza — n. 3516/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and discretionary sentencing comparisons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments sought a re-evaluation of factual elements and sentencing comparisons reserved for the trial judge. The appellant claimed the lower court erred in finding criminal intent and failed to grant generic mitigating circumstances over aggravating ones. The court rejected these claims, affirming that the Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts or discretionary sentencing balances absent logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of discretionary sentencing comparisons, which remain exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation discretionary sentencing mitigating circumstances aggravating circumstances judicial review limits penal procedure dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNINI MIRKO nato a PESARO il 17/09/1969 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Rimini in data 14 febbraio 2023, ha condannato Pagnini Mirko alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: erronea applicazione di legge per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato; erronea applicazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputato in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all'integrazione del delitto contestatogli. 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, relativa alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:

Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso