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Ordinanza — n. 3513/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of comparison with lower court's reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised failed to adequately compare the arguments with those supporting the appellate court's decision. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have prevailed over aggravating factors, but the appellate court had already provided a logically sound and indisputable justification for rejecting the benefit under Article 62-bis of the Penal Code. The supreme court upheld this reasoning, noting that such comparative assessments fall within the discretionary power of the trial judge and are immune from review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The assessment of whether mitigating circumstances outweigh aggravating ones constitutes a discretionary judgment of fact that escapes cassation review unless it results in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of comparison mitigating circumstances discretionary judgment Article 62-bis penal code aggravamento della pena motivi di cassazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 707 cod. pen
Con sentenza del 15 dicembre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 6 febbraio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Viscuso Salvatore in ordine al reato ex art. 707 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO SALVATORE nato a CATANIA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 6 febbraio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Viscuso Salvatore in ordine al reato ex art. 707 cod. pen. ascrittogli al capo C) per intervenuta prescrizione, rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 366,00 di multa in ordine ai residui reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen. (capo A); 56, 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).

A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:

Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I