Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing an aggravating circumstance not listed in the procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salem Riad inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court incorrectly applied an aggravating circumstance under Article 625, paragraph 7 of the Penal Code. The court ruled that this ground does not fall within the specific list of admissible grounds for cassation in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation with the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM RIAD (CUI 053UPBO) nato a GENOVA il 06/11/1994 avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10 maggio 2024 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Salem Riad la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Cresi