Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial due to repetition of rejected second-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Bojlel Chihabe inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed a violation of law regarding the aggravating circumstance of minor defense, but the lower court had already provided detailed reasoning on this point in its second-instance judgment. The Court ruled that filing an appeal that simply reiterates previously dismissed criticisms without engaging critically with the opposing arguments constitutes an inadmissible procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds rejected in the second instance without critically engaging with the reasoning provided in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJLEL CHIHABE (CUI 03LQLZ2) nato il 26/02/1991 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 4 luglio 2023 con cui Bojlel Chihabe era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 61 n. 5 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni di ricorrenza della circostanza aggravante della minorata difesa (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto innpugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 02- P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensor