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Ordinanza — n. 3510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 20-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 28, 2024, exceeding the mandatory 20-day deadline established by law. The applicant had received the contested order on March 5, 2024, and thus the filing was untimely. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 97 D.P.R. n. 115/2002; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not lodged within twenty days of notification of the contested decision, resulting in immediate dismissal without formalities.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline late filing Cassation procedure court costs fine payment procedural defect versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 97 D.P.R. n. 115/2002
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 97 D.P.R.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 93, comma 3, D.P.R. n. 115/2002
Con provvedimento del 28 novembre 2023 il Tribunale di Palermo ha dichiarato irricevibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di Antona Angelo, in quanto non presentata secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 3, D.P.R.
Art. 99 D.P.R. n. 115/2002
E' stato, infine, presentato ricorso per cassazione in data 28 marzo 2024, con cui Antona Angelo ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 99 D.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONA ANGELO nato a LICATA il 17/01/1986 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 28 novembre 2023 il Tribunale di Palermo ha dichiarato irricevibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di Antona Angelo, in quanto non presentata secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'adito Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato, quindi, in data 5 marzo 2024 non luogo a provvedere avverso il proposto ricorso, sul presupposto che l'indicato provvedimento dovesse essere impugnato secondo diverse modalità. E' stato, infine, presentato ricorso per cassazione in data 28 marzo 2024, con cui Antona Angelo ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 97 D.P.R. n. 115 del 2002, entro venti giorni dalla notizia avuta dall'interessato, e quindi dalla notifica del provvedimento impugnato. Essendo stato notificato quest'ultimo in data 5 marzo 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 25 marzo 2024, e non già, come invece avvenuto, il successivo 28 marzo 2024. Ne consegue l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSTATA Il P es ente