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Sentenza — n. 3509/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for theft where victim remitted charges, extinguishing the crime and shifting costs to the accuser.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3509/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the crime was extinguished by the victim's remission of charges. Branchetti Giuliano was originally convicted of theft, but the victim, Roberto Confetti, submitted a formal remission of the complaint on April 23, 2023. The court ruled that since the crime no longer exists legally, the conviction must be voided and procedural costs assigned to the accuser.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: When a crime is prosecutable only upon complaint and the complainant remits the complaint, the crime is extinguished, requiring annulment of the conviction and assignment of costs to the accuser.

Parole chiave

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remission of charges extinguishment of crime prosecutable upon complaint annulment without remand assignment of costs theft conviction victim's complaint abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento, alla stregua di quanto stabilito nell'atto di remissione di querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRANCHETTI GIULIANO nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 27/07/1983 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 19 novembre 2020 con cui Branchetti Giuliano, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Branchetti Giuliano, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, carenza, inesistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore ha, quindi, depositato successiva memoria scritta, recante, in allegato, verbale di remissione di querela della persona offesa e verbale di accettazione di remissione di querela da parte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva come, nella specie, debba essere pronunciato, con valenza assorbente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela della persona offesa, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di atto di remissione di querela effettuata da Confetti Roberto nei confronti di Branchetti Giuliano il giorno 23 aprile 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Castelnovo né Monti (RE). Nel verbale di accettazione della querela è stato, altresì, stabilito che sul querelato Branchetti Giuliano gravino le spese del procedimento.

3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento, alla stregua di quanto stabilito nell'atto di remissione di querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I