Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding minor theft mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the ground of law raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued for a common mitigating circumstance based on the special meagerness of stolen goods, but the Court of Appeal had already addressed this by finding the value not negligible. The Court upheld this reasoning, citing established jurisprudence that such mitigation requires economically trivial damage, leading to the dismissal of the appeal and an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the ground of law is not deducible, as the lower court's reasoning on the lack of special meagerness of goods is logically sound and consistent with established case law requiring economically trivial damage for such mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PFEIFER RENATA nato il 27/01/1976 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 ottobre 2021 con cui Pfeifer Renata era stata condannata alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine a reati di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la speciale tenuità dei beni sottratti.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve, infatti, essere ritenuto del tutto logico e congruo il ragionamento espresso dalla Corte di appello (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) con cui è stato evidenziato come i beni di cui la Pfeifer si era impossessata non avessero un valore tale da poter essere definito come trascurabile, con causazione di un danno economicamente irrilevante alle persone offese, essendo consolidata l'esegesi resa da questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente:
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Preslf